Statuto Aps Officina della Musica di Milano

ASSOCIAZIONE CULTURALE “OFFICINA DELLA MUSICA di

MILANO”       

STATUTO

 

TITOLO I – CARATTERI GENERALI

ARTICOLO 1 –  Denominazione

1.1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “OFFICINA DELLA MUSICA DI MILANO”, di seguito indicata anche come “Associazione”.

  • L’Associazione è ente non commerciale e non ha scopo di lucro, e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati. E’ fatto divieto, pertanto, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione o al suo scioglimento.
  • La durata dell’Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”

2.1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “OFFICINA DELLA MUSICA DI MILANO APS” oppure “OFFICINA DELLA MUSICA DI MILANO associazione di promozione sociale”. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2.2. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

ARTICOLO 3 – Sede                                                                    

3.1.      La sede legale dell’Associazione è stabilita nel Comune di Milano in Piazzale Martini 9.

3.2.      La sede potrà essere variata all’interno del medesimo Comune con delibera del Consiglio Direttivo senza modifiche al presente Statuto, fermo restando l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3.3. Il Consiglio Direttivo può, all’occorrenza, procedere all’istituzione di sedi secondarie o uffici o centri operativi in località diverse in Italia e all’estero.

ARTICOLO 4 – Finalità associative

4.1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

4.2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

4.3. Finalità dell’Associazione sono inoltre:

  • promuovere, stimolare, sostenere, in Italia e all’Estero, la crescita, morale, spirituale, culturale e sociale dell’uomo attraverso ogni espressione artistica, musicale, coreutica e di spettacolo;
  • promuovere la concezione del corpo e del suo benessere come massima forma d’arte;
  • promuovere attività culturali, artistiche, ricreative ed educative nell’ambito della musica, della danza, del benessere, del teatro e del cinema;
  • promuovere attività editoriali in genere, attività didattica e laboratori;
  • favorire attività ambientali e di recupero del patrimonio artistico e culturale;

ARTICOLO 5 –  Attività associative

5.1.      Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione intende svolgere diverse attività ed iniziative di utilità sociale rivolte alla collettività ed in modo particolare:

– l’organizzazione di corsi, laboratori, esposizioni, incontri, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, premi, manifestazioni in genere riferite a discipline specifiche come la musica, la danza, la pittura, la scultura, la fotografia, le arti visive in generale, le arti applicate, il teatro, il cinema, la letteratura, la poesia, la storia e le scienze in generale;

– corsi e stage di musica e danza;

– l’edizione di opere in linea con gli scopi dell’associazione;

– attività ludico-ricreative.

– svolgere ogni altra attività anche indirettamente utile al perseguimento delle finalità di cui all’ articolo 4 “Finalità associative”;

5.2. Per il miglior raggiungimento dello scopo sociale, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere e/o prendere o dare in locazione beni mobili e immobili, nonché stipulare contratti e/o accordi con altre Associazioni, Società e/o terzi in genere, svolgere inoltre attività accessorie, secondarie volte a gestire anche con strutture collaterali, attività economiche, finanziarie, commerciali, nonché tutte le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

5.3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

5.4. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

5.5. L’Associazione può istituire periodici incontri di studio e di approfondimento in relazione ai propri scopi, organizzare manifestazioni culturali, corsi e seminari a contenuto didattico-divulgativo destinati in prevalenza ai soli propri associati. Essa può stabilire contatti ovvero aderire, a livello nazionale e internazionale, a Istituti od Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi.

5.6. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati in favore degli associati stessi o delle persone aderenti agli enti associati.

5.7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5.8. L’Associazione, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17 comma 5 del CTS, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ARTICOLO 6 – Organi e cariche associative

6.1. Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Vice Presidente
  • Il Segretario Generale
  • Il Tesoriere
  • l’Organo di controllo e Revisione legale, qualora la loro istituzione venga deliberata dall’Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria per legge
  • Le cariche e gli incarichi sociali sono gratuiti salvo i rimborsi spese decisi dal Consiglio Direttivo di volta in volta.

ARTICOLO 7 – Qualifica di socio

7.1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

7.2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

7.3. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

7.4. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

7.5. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

7.6. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

7.7. L’ammissione del socio avviene su richiesta del candidato mediante presentazione di apposita domanda scritta e su di essa decide il consiglio direttivo.

7.8. Per i soci di età inferiore ai 18 anni la domanda deve essere controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

7.9. Tutti i soci sono tenuti al versamento delle quote o dei contributi annui associativi, i quali non saranno in nessun caso rimborsabili né trasmissibili o alienabili né per atti inter vivos né per causa mortis; le quote associative inoltre non sono mai rivalutabili.

7.10 L’importo annuale della quota associativa viene approvato dalla assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

7.11.  Il numero dei soci è illimitato.

ARTICOLO 8 –  Diritti e doveri degli associati

8.1. Gli associati hanno il diritto di:

– partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

– essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;

8.2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.11 del presente Statuto.

8.3. Gli associati hanno il dovere di:

– adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

– rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

– versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9  – Perdita della qualifica di socio

9.1.      I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

  1. a) dimissione volontaria;
  2. b) morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa annuale;
  3. c) mancato adempimento – senza giustificati motivi degli obblighi liberamente assunti nei confronti dell’Associazione;
  4. d) adozione di comportamenti che in qualunque modo danneggino moralmente, materialmente o economicamente l’Associazione o fomentino dissidi e disordini tra i soci.

9.2. Spetta al Consiglio Direttivo verificare se ricorrano i motivi di esclusione di cui sopra e prendere di conseguenza e nell’interesse dell’Associazione i provvedimenti necessari con giudizio insindacabile e inappellabile.

9.3. I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

TITOLO II – ASSEMBLEE DEI SOCI

ARTICOLO 10 – Assemblea

10.1. L’Assemblea annuale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

10.2. Spetta all’Assemblea in sessione ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, sulla nomina degli organi dell’Associazione (ivi compresa la nomina dei membri del Consiglio Direttivo), sui bilanci o rendiconti economico finanziari di ogni anno, sul compenso del Revisore, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

10.3. L’Assemblea viene indetta dal Presidente in sessione ordinaria almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. Tale convocazione può venire posticipata di ulteriori due mesi per comprovate difficoltà di ordine amministrativo od organizzativo.

10.4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente o in loro assenza da altro socio nominato dall’Assemblea. 10.5. La convocazione dell’Assemblea ordinaria può, inoltre, essere richiesta al Presidente da almeno 1/5 dei soci in regola con il pagamento delle quote associative, che ne propongono l’ordine del giorno.

10.6. L’Assemblea viene convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la più alta partecipazione possibile dei soci. Alle riunioni dell’Assemblea è ammessa la partecipazione per videoconferenza, purché sia garantita l’esatta identificazione dei partecipanti e la possibilità per gli stessi di intervenire attivamente ed in tempo reale nel dibattito.

10.7. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avviene almeno sette giorni prima della data stabilita, mediante comunicazione scritta e/o elettronica ai soci (effettuata con mezzi idonei a garantirne la prova di ricezione da parte del destinatario) ovvero 48 ore prima in caso di urgenza, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.

10.8. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se partecipano, in persona o per delega, almeno metà degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero di associati presenti, in persona o per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.9. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio, appartenente alla stessa categoria. Se il socio è un’organizzazione, viene rappresentato dalla persona munita dei necessari poteri all’atto di iscrizione o successivamente.

10.10. Le assemblee sono presiedute dal Presidente, che dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

10.11. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria qualora il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.

10.12. Di ogni Assemblea viene redatto processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio a garantirne la massima diffusione.

10.13. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli associati con le medesime modalità previste per l’Assemblea ordinaria almeno sette giorni prima dell’adunanza.

10.14. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con le medesime modalità dell’Assemblea ordinaria.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.15. L’Assemblea straordinaria delibera su:

– approvazione e modificazione dello statuto sociale;

– atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

– scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione;

– azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio direttivo;

ARTICOLO 11 – Modalità di espressione del voto assembleare

11.1. L’assemblea vota per scrutinio palese.

11.2. E’ consentita anche la votazione per alzata di mano o per appello nominale.

11.3. Ogni partecipante all’Assemblea ha diritto ad un solo voto.

11.4. E’ ammesso farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro avente diritto.

TITOLO III – NOMINE ASSEMBLEARI E CONSILIARI

ARTICOLO 12 – Consiglio Direttivo

12.1. II Consiglio Direttivo ha il governo e l’amministrazione dell’Associazione.

12.2. II Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

12.3. II primo Consiglio Direttivo viene nominato dai soci fondatori all’atto costitutivo dell’Associazione.

12.4. Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il proprio Presidente, il quale, a sua volta, distribuisce, fra gli altri facenti parte il Consiglio stesso, le altre cariche, fissando per ognuna di esse le funzioni, i compiti, i limiti, le responsabilità. Deve venire assegnata la carica di Segretario, il quale cura la conservazione di tutti i documenti associativi, tenendoli a disposizione di qualsiasi Socio che volesse prenderne visione.

12.5. Il Presidente può inoltre assegnare le seguenti cariche: a) Vice- Presidente, che collabora con il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza e/o impedimento; b) Tesoriere, con funzioni amministrative e contabili. Tutte le suddette cariche compresa quella di Presidente, durano quanto dura in carica il consiglio e sono tutte onorarie e gratuite.

12.6. II Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

12.7. Spetta al Consiglio Direttivo:

  1. a) gestire amministrativamente l’Associazione;
  2. b) fissare annualmente l’ammontare dei contributi associativi;
  3. c) rendere conto all’Assemblea di ogni iniziativa intrapresa o da intraprendere o da portare a termine;
  4. d) determinare l’attività da svolgere e provvedere ad ogni iniziativa tendente al conseguimento dei fini dell’Associazione;
  5. e) deliberare su eventuali norme regolanti il funzionamento interno dell’Associazione;
  6. f) deliberare sulle norme per le elezioni;
  7. g) l’ammissione di nuovi Soci, con decisione insindacabile;
  8. h) l’espulsione dei Soci per gravi motivi morali o disciplinari o per inosservanza alle norme derivanti dallo Statuto e dai regolamenti dell’Associazione o se abbiano svolto attività che siano in contrasto con gli scopi dell’Associazione;
  9. i) mettere in atto tutte le delibere dell’Assemblea
  10. l) vigilare sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
  11. m) predisporre i seguenti documenti e sottoporli al voto dell’Assemblea:

– il Rendiconto Economico e Finanziario al 31 dicembre di ogni anno

– il programma per l’esercizio entrante;

– i Regolamenti interni ed i loro aggiornamenti;

– le eventuali modifiche allo Statuto;

– la relazione che motivi l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

12.8. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando v’intervenga almeno la metà più uno dei suoi componenti.

12.9. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono sempre presiedute dal suo Presidente; il Segretario cura la stesura dell’apposito verbale che, sottoscritto da tutti i presenti, sarà conservato agli atti.

12.10. Il consigliere che non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto e lo stesso Consiglio ha facoltà di sostituirlo.

12.11. Nel caso in cui, nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri scendesse al di sotto di quello previsto, il Consiglio Direttivo completerà il numero necessario per il residuo del mandato di cui trattasi, eleggendo, all’unanimità, i membri fra i componenti dell’Assemblea.

ARTICOLO 13 – Il Presidente ed il Vice – Presidente

13.1. Il Presidente viene eletto tra i propri membri dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei membri e rimane in carica fino alla scadenza del proprio mandato di Consigliere.

13.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ivi compresa la facoltà di agire e di resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

13.3. Il Presidente convoca le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio e ne stabilisce l’ordine del giorno.

13.4. Nei casi di assenza o impedimento o nel caso in cui la carica resti vacante, il Presidente è sostituito dal Vice – Presidente, se eletto, o dal Consigliere più anziano in carica ovvero, in caso di pari permanenza, dal Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 14  Il Revisore Unico

14.1. Il Revisore, se la sua nomina è richiesta dalla legge, è eletto ogni tre anni dalla Assemblea, nel rispetto delle norme di legge in vigore viene scelto tra professionisti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

14.2. Il Revisore svolge funzioni di controllo sulla attività amministrativa e contabile dell’Associazione.

14.3. In occasione della Assemblea annuale, sottopone alla approvazione dell’Assemblea una relazione sul rendiconto e sulle attività di controllo svolte nell’anno.

14.4. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro di Consiglio Direttivo, nonché con ogni altro incarico conferito dall’Associazione.

ARTICOLO  15 – Tesoriere

15.1. Ove nominato, il tesoriere può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In tal caso può essere chiamato a partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

15.2. Il tesoriere presiede alle attività di gestione della cassa dell’Associazione, di contabilità, delle relative verifiche, della tenuta dei libri contabili. Coadiuva il Segretario nella predisposizione, per la presentazione al Consiglio Direttivo, del bilancio consuntivo e preventivo.

ARTICOLO 16 – Durata delle cariche

16.1. Ove non espressamente diversamente stabilito dal presente statuto, tutte le cariche istituzionali hanno durata di tre anni e sono gratuite, salvo eventuale rimborso delle spese secondo decisioni del Consiglio Direttivo. I candidati eletti sono rieleggibili alla medesima carica.

TITOLO IV – – PATRIMONIO e RISORSE

ARTICOLO 17 – Risorse economiche, fondo comune e bilancio

17.1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

– le quote associative;

– i contributi degli associati;

– i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

– le sponsorizzazioni, le donazioni, le oblazioni ed i lasciti di terzi, i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o private, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;

– le entrate derivanti dalle attività istituzionali;

– proventi di iniziative sociali come biglietti d’ingresso a spettacoli o altre iniziative di promozione anche commerciali.

– eredità, donazioni e legati;

– entrate per servizi prestati dall’Associazione (convenzioni);

-entrate da attività commerciali e produttive marginali;

– entrate da rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’organizzazione a qualsiasi  titolo.

– proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

– ogni altro tipo di entrata dipendente da attività connesse a quelle istituzionali e compatibili con le normative in materia.

17.2. L’Associazione non ha scopo di lucro e pertanto qualsiasi suo provento, utile, o avanzo di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potrà essere distribuito direttamente o indirettamente durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 18 – Esercizio finanziario

18.1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

18.2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale.

18.3. Entro il 30 di aprile di ogni anno, il Consiglio redige il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

18.4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

18.5. Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione di tutti gli associati almeno quindici giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO  19 – Libri

19.1. L’Associazione terrà i seguenti libri:

– libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;

– libro dei Verbali delle Assemblee;

– libro Giornale (ove previsto);

– libro Inventari;

– libro degli Associati.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20 – Scioglimento e destinazione del patrimonio

20.1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti dei componenti dell’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione.

20.2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno più liquidatori, e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 21 – Norme di riferimento

21.1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi dell’ordinamento giuridico italiano.

F.to Il Presidente del Consiglio Direttivo